Sorveglianza sanitaria

La sorveglianza sanitaria comprende, così come indica l’art. 41 comma 2 del D. Lgs. n. 81/2008:

- Visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;

- Visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;

- Visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;

- Visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;

- Visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente”.

Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

a) Idoneità;

b) Idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;

c) Inidoneità temporanea;

d) Inidoneità permanente”,

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