Addetti al primo Soccorso

Per quanto riguarda la formazione degli addetti al primo soccorso, la stessa è disciplinata dall’art. 45, comma 2, del citato d.lgs. n. 81/2008, che rimanda al decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e ai successivi decreti ministeriali di adeguamento; in particolare il decreto ministeriale di cui sopra, oltre a stabilire i requisiti minimi dei corso di formazione per le aziende o unità di gruppo A, B, e C, prevede che “la formazione dei lavoratori designati è svolta da personale medico, in collaborazione, ove possibile, con il sistema di emergenza del Servizio sanitario Nazionale”.
In funzione della rischiosità dell'attività sono stati tarati dalla legge programmi e durata della formazione e dell'aggiornamento obbligatorio. Tali corsi sono rivolti a tutti coloro che ricoprono, su specifica designazione del Datore di Lavoro, il ruolo di addetto incaricato al primo soccorso e necessitano della prima formazione o dell'aggiornamento (obbligatoria max triennale).
Per attività fino a cinque lavoratori il ruolo di addetto al Primo Soccorso può essere ricoperto anche dal Datore di Lavoro; pure per lui però esiste l'obbligo di partecipare agli specifici corsi di formazione e di aggiornamento previsti per i lavoratori designati per lo stesso ruolo.
Il programma della formazione per gli addetti incaricati alle misure di primo soccorso è disciplinato dal Decreto 388/03 e dipende dalla tipologia di attività svolta, dal numero dei lavoratori e dalla tipologia dei rischi (tariffa INAIL)
Le aziende vengono raggruppate in tre classi:

Classe A
- Aziende o unità produttive ad "alto rischio quali: attività industriali, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica (art. 2 D.Lgs. 334/99), centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari, aziende estrattive e altre attività minerarie definite dal D.Lgs. 624/96, lavori in sotterraneo, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni;
- Aziende o unita' produttive con oltre 5 (cinque) lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilita' permanente superiore a 4 (quattro), quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno;
- Aziende o unita' produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura.

Classe B
- Aziende o unità produttive con 3 (tre) o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

Classe C
- Aziende o unità produttive con meno di (3) tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
Una volta individuato la corretta classificazione dell’azienda, la Struttura del corso e dell’aggiornamento si differenzierà per:
- Classe A: formazione da 16 ore e aggiornamento obbligatorio max triennale da 6 ore.
- Classe B e Classe C: formazione da 12 ore e aggiornamento obbligatorio max triennale da 4 ore.

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