DPI

Si intende per dispositivo di protezione individuale (DPI) qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo (art. 74, comma 1 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81).

I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitatio sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.


Ogni datore di lavoro ha l’obbligo di fornire ai propri lavoratori i Dispositivi di protezione individuali adeguati ai rischi presenti in azienda ed aventi caratteristiche rispondenti alle vigenti normative in materia.

I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. Per scoprirne di più sui cookies e come disattivarli, leggi la nostra informativa.

Accetto cookies da questo sito.