RLS o RLST

L’art. 47 del D.Lgs 81/08 prevede che in tutte le aziende o unità produttive, venga eletto o designato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), ovvero la figura di contatto tra i lavoratori e il datore di lavoro nell’ambito delle attività del servizio di prevenzione e protezione.
Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e’ di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure e’ individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall’articolo 48.

Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e’ eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante e’ eletto dai lavoratori della azienda alloro interno.

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

1)Collabora con il datore di lavoro, il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ed il medico competente per l’attivazione del sistema aziendale della prevenzione

2)Promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione

3) Accede ai luoghi di lavoro dove si svolgono le lavorazioni

4)Accede alla documentazione aziendale alla sicurezza

5)E’ consultato in materia di sicurezza del lavoro preventivamente

6)Fa proposte in tema di prevenzione

7)Partecipa alle riunione periodiche



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