L'art. 45 comma 1 del D. Lgs. 81/08 impone che il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell’azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prenda i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati. Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell’attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio sono individuati dal D.M. 15 luglio 2003, n. 388 e s.m.i. Il personale individuato e formalmente designato ed incaricato, forma una squadra addetta alle emergenze di pronto soccorso. Ai sensi dell'art. 1 del D.M. 388/03, le aziende vengono classificate in tre gruppi:
Gruppo A: 1) Aziende o unita' produttive con attivita' industriali, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica,[...] centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari, aziende estrattive ed altre attivita' minerarie [...], lavori in sotterraneo [...], aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni; 2) Aziende o unita' produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilita' permanente superiore a quattro; 3) Aziende o unita' produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura.
Gruppo B: aziende o unita' produttive con tre o piu' lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
Gruppo C: aziende o unita' produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A. Sempre ai sensi del D.M. 388/03 gli addetti al pronto soccorso sono formati con istruzione teorica e pratica per l'attuazione delle misure di primo intervento interno e per l'attivazione degli interventi di pronto soccorso. In particolare - Gli addetti al primo soccorso di aziende appartenenti al gruppo A dovranno frequentare corsi di formazione di durata pari a 16 ore con aggiornamenti, a cadenza triennale, della sola parte pratica (6 ore); - Gli addetti al primo soccorso di aziende appartenenti ai gruppi B e C dovranno frequentare corsi di formazione di durata pari a 12 ore con aggiornamenti, a cadenza triennale, della sola parte pratica (4 ore).
Obblighi e sanzioni per l’inadempimento Si ricorda che la sanzione per l’inadempimento degli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 del D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza) consiste nell’arresto da quattro a otto mesi del datore di lavoro/ dirigente o nell’ammenda da 2.000 a 4.000 euro (violazione dell'articolo 18, comma 1, lettera l). Tali sanzioni si riferiscono a ciascun lavoratore interessato e quindi l'eventuale importo sanzionatorio va moltiplicato per il numero dei lavoratori non informati/formati/addestrati.
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