Prevenzioni Incendi

Le aziende soggette all’applicazione del DLgs 81/2008 hanno l’obbligo di effettuare una valutazione del rischio incendio per la propria sede e per la propria attività. Sulla base degli esiti della valutazione (eseguita secondo il DM 10/03/98) le aziende sono tenute ad adottare misure di prevenzione e protezione che possono variare dalla semplice installazione di idonei presidi antincendio (estintori, naspi, idranti, etc) e di adeguata cartellonistica di sicurezza, alla predisposizione del Piano di Emergenza interno, fino ad arrivare ad adottare misure di più elevata complessità.
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Lo scorso 7 ottobre è entrato in vigore il D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”, con cui è stato completamente riscritto il procedimento amministrativo in tema di prevenzione incendi. Sul punto, poi, sono intervenuti gli indispensabili chiarimenti operativi mediante la circolare ministeriale n. 13061 del 6 ottobre 2011.
In particolare lo schema di regolamento, in base al principio di proporzionalità, distingue le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi in tre categorie, A B e C, elencate nell’ allegato I al regolamento ed assoggettate a una disciplina differente in base alla dimensione dell‘impresa, al settore di attività, alla presenza di specifiche regole tecniche ed alle esigenze di tutela della pubblica incolumità.

Gli adempimenti connessi alla valutazione dei progetti vengono differenziati in relazione alle esigenze di tutela degli interessi pubblici: le attività appartenenti alla categoria A, pur essendo soggette a norme tecniche non sono suscettibili di provocare rischi significativi per la pubblica incolumità non è più previsto il parere di conformità. I progetti relativi a tali attività sono presentati contestualmente alla Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e, per le attività di competenza dello sportello unico, ricadono nel procedimento automatizzato di cui al Capo III del D.P.R. 160/2010.

Analogamente sono differenziate la modalità di effettuazione dei controlli di prevenzione incendi. Per le attività di cui alle categorie A e B i controlli avvengono, entro 60 giorni, anche mediante metodo a campione o in base a programmi settoriali. Per quanto concerne le attività di cui alla categoria C, invece, il Comando dei Vigili del Fuoco effettua sempre il controllo entro 60 giorni.

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