Formazione in materia di sicurezza

Il Decreto Legislativo n. 81/2008 all’art 22 comma 1 recita:

“Il datore di lavoro, assicura che ciascun lavoratore, ivi compresi i lavoratori di cui all’art. 1, comma 3, riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni.”


Successivamente si precisa che la formazione deve avvenire in occasione dell’assunzione, del trasferimento o cambiamento di mansioni e dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi (comma 2) e deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi ovvero all’insorgenza di nuovi rischi (comma 3).
Si può notare come la legge sia chiara e non lasci spazio a libera interpretazione.


L‘esigenza di fornire una linea guida per il corretto inquadramento nella struttura aziendale, dei suoi compiti e responsabilità delle figure professionali, dei ruoli e delle missioni del RSPP, del RLS, degli addetti alla prevenzione incendi e primo soccorso sanitario, etc, ha acquistato oggi uno straordinario rilievo alla luce delle novità legislative introdotte con il Decreto Legislativo 81/2008 con conseguente assunzione di responsabilità da parte delle figure sopra indicate.

Home Lavoro e servizi Servizi Formazione in materia di sicurezza

I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. Per scoprirne di più sui cookies e come disattivarli, leggi la nostra informativa.

Accetto cookies da questo sito.