Formazione in materia di sicurezza
Il Decreto Legislativo n. 81/2008 all’art 22 comma 1 recita:
“Il datore di lavoro, assicura che ciascun lavoratore, ivi compresi i lavoratori di cui all’art. 1, comma 3, riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni.”
Successivamente si precisa che la formazione deve avvenire in occasione dell’assunzione, del trasferimento o cambiamento di mansioni e dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi (comma 2) e deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi ovvero all’insorgenza di nuovi rischi (comma 3). Si può notare come la legge sia chiara e non lasci spazio a libera interpretazione.
L‘esigenza di fornire una linea guida per il corretto inquadramento nella struttura aziendale, dei suoi compiti e responsabilità delle figure professionali, dei ruoli e delle missioni del RSPP, del RLS, degli addetti alla prevenzione incendi e primo soccorso sanitario, etc, ha acquistato oggi uno straordinario rilievo alla luce delle novità legislative introdotte con il Decreto Legislativo 81/2008 con conseguente assunzione di responsabilità da parte delle figure sopra indicate.
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